Validità Anno Scolastico SS I Grado
La disposizione sulla validità dell’anno scolastico, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, è regolamentata dall’art. 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, successivamente integrato dall’art. 2 comma 10 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122) ed infine richiamato dall’art.5 del D. Lgs.62/2017.
Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.
La normativa nazionale dispone che l'anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica nonché un congruo numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori interventi didattici e educativi. Nell’esercizio delle proprie competenze, con la delibera n. 353/2012 la Regione ha fissato in cinque giorni aggiuntivi il periodo per gli interventi didattici ed educativi.
Classi |
Ore settimanali |
Ore annuali |
Min ore annuali presenza |
Max ore annuali assenza |
5 gg freq. |
30 |
1012 |
753 |
253 |
6 gg freq. |
30 |
1024 |
768 |
256 |
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Nel caso in cui un alunno o un’alunna abbia superato il limite di assenze stabilito dalla legge e nel caso in cui gli apprendimenti non siano compromessi, i criteri di deroga deliberati dal collegio dei docenti sono i seguenti:
· gravi motivi di salute documentati;
· motivi per terapie e/o cure programmate;
· la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
· gravi e documentati motivi famigliari o personali;
· in assenza di deroghe precedenti se l’alunna/o possiede elementi di valutazione tali da consentire l’ammissione alla classe successiva o all’Esame conclusivo del I Ciclo.
Si comunica inoltre che in data 15.11.2023 è entrata in vigore la legge n. 159/2023 che ha convertito il decreto-legge 123/2023 (cosiddetto “Decreto Caivano”), contenente “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.
Tra le novità introdotte vi è inoltre la modifica integrale dell’art. 114 del d.lgs. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio mediante l’inserimento dell’art. 570 ter codice penale, che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempimenti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e con la reclusione fino ad un anno quando le assenze ingiustificate durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico. Tale scenario si configura allorquando vi siano assenze ingiustificate superiori a giorni quindici, anche non consecutivi, e che l’alunno non frequenti almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi oggettivi. La vigilanza sul rispetto di tale frequenza è in capo al Dirigente Scolastico, che è tenuto ad effettuare una continua reportistica sulle assenze degli alunni, richiamando in primis le famiglie, ed in caso di continue assenze comunicandolo alle Autorità competenti